Rinnovato il CCNL Multiservizi

È stata sottoscritta lo scorso 9 luglio l’ipotesi di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che potete scaricare in calce al post insieme alla circolare preparata da Legacoop produzione e servizi. Un accordo che arriva dopo ben 8 anni dall’ultimo rinnovo e rappresenta un investimento in un settore che si è rivelato, anche nell’anno pandemico, imprescindibile.

L’accordo, che sarà sottoposto in questi giorni, ai passaggi assembleari nei confronti dei lavoratori da parte delle OO.SS., rappresenta anche una nuova stagione di relazioni industriali tra le Parti firmatarie.

Nel dettaglio il rinnovo prevede per la parte normativa:

Art. 4 cambio di appalto: ampliate le informazioni che le aziende devono scambiarsi nelle procedure di cambio di appalto che da questo rinnovo comprendono anche l’indicazione delle funzioni di coordinamento, mentre tra i documenti da fornire all’azienda subentrante vengono inseriti, il domicilio se diverso dalla residenza, il recapito telefonico, le ultime 4 buste paga, e scadenze e tipologie per i contratti a tempo determinato.

Resa più cogente la procedura di avvio del cambio appalto con il termine di 15 giorni per la comunicazione alle sigle sindacali.

Art.7 bis Contrasto alle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro: inserito un nuovo articolo che recepisce la normativa e gli accordi in ambito comunitario e nazionale e prevede apposita formazione da parte delle aziende sul tema. Entro un mese dalla stipula le Parti emaneranno delle Linee di condotta in materia che dovranno essere recepite dalle aziende.

Art. 11 Contratto di lavoro a tempo determinato: aggiornato l’articolato alla normativa vigente, il testo definisce nel 25% la percentuale di tempi determinati rispetto ai tempi indeterminati e riconosce la stagionalità alle attività di derattizzazione e disinfestazione.

Art.16 Contratti di somministrazione a tempo determinato e contratti a tempo determinato – percentuali di utilizzo: tali tipologie di contratti non potranno superare il 35 % (dal 30 % precedente) in media annua dei contratti a tempo indeterminato, con un massimo del 15% previsto per la somministrazione. Tali limiti non saranno applicati alle nuove imprese per i primi 12 mesi di attività.

Art.31 Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno e banca ore: estesa la possibilità, con accordi di II livello, di instaurare banche ora aziendali con l’opportunità, previa adesione individuale, di estendere tale istituto anche i lavoratori part time.

Art.33 Contratto di lavoro a tempo parziale: tolti i riferimenti alle clausole flessibili fatte confluire in quelle elastiche, ridotti a 30 giorni – da 45 – i tempi della comunicazione al lavoratore in caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale. Estese poi le tipologie per la sospensione delle clausole elastiche con: casi di patologie gravi di parenti di I grado e affini, figli conviventi sotto i 13 anni, figli conviventi portatori di handicap, lavoratori studenti.

Rivista la modalità di comunicazione da parte dell’azienda alle OO.SS. dell’informativa sull’utilizzo del tempo parziale e inserita la possibilità di avviare, su richiesta sindacale, un esame congiunto per valutare le possibilità di consolidamento orario.

Art.48 Licenziamento per mancanze: inserita la causale di licenziamento senza preavviso e con trattenuta per quei lavoratori assenti non giustificati per 10 giorni continuativi.

Art.51 Trattamento di malattia e infortunio: precisato che la comunicazione da parte del lavoratore di assenza per malattia deve essere comunicata prima dell’inizio dell’orario di lavoro e inserito come obbligatorio per il lavoratore il dover fornire il numero del protocollo del certificato medico.

Instaurata poi una commissione paritetica che dovrà costituirsi entro il dicembre 2021 in ambito ONBSI per monitorare il fenomeno delle micro assenze per malattia.

Art.52 bis Congedi per le donne vittime di violenza di genere: inserito questo nuovo articolo che prevede la possibilità di una sospensione per un periodo di 90 giorni per motivi connessi ai percorsi di protezione e il diritto alla trasformazione, anche temporanea, da full time a part time.

Art.56 Previdenza complementare: aggiornato il fondo cooperativo da Cooperlavoro a Previdenza Cooperativa.

Art. 66 – Organismo paritetico nazionale di settore – ONBSI: previsto entro luglio 2021 l’avvio di un confronto per l’aggiornamento e l’evoluzione dell’organismo.

Art.72 decorrenza e durata: fissata al 31 dicembre 2024 la scadenza di questo rinnovo.

Art 73. Trattamenti minimi contrattuali: previsto un aumento complessivo di 120 € lordi al 2° livello per il periodo 2021 – 2024 così ripartiti:

  • 1 luglio 2021 40 €
  • 1 luglio 2022 20 €
  • 1 luglio 2023 30 €
  • 1 luglio 2024 20 €
  • 1 luglio 2025 10 €

Nel giugno 2025 le parti verificheranno lo scostamento del valore dell’IPCA rispetto a quello programmato e nel caso risultasse differente rispetto agli importi del rinnovo gli importi previsti dal 1 luglio 2025 saranno modificati, in aumento sulla tranche del 2025, in caso di eventuale recupero questo sarà effettuato sugli incrementi retributivi del prossimo rinnovo.

Art. 73 bis Rinnovo annuale e trattamenti minimi contrattuali per l’anno 2025: laddove il CCNL non fosse disdettato da una delle parti si intenderà rinnovato anche per l’anno 2025 e nel mese di giugno 2025 le parti definiranno il valore dell’aumento previsto per l’anno 2025 che non avrà incidenza sulla previsione dell’art. 73. Procedura che sarà, in caso di rinnovo annuale, ripetuta per l’anno 2026.

Art. 73 ter Rinnovo del presente CCNL per gli anni successivi al 2025 e trattamenti minimi contrattuali: sempre in caso di non disdetta formale le parti potranno dare ulteriore efficacia al contratto anche dopo il 2025. In caso invece di recesso di una delle parti verrà riconosciuto per il 2026 il solo differenziale fra IPCA prevista e consuntivata.

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