È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 30 aprile il decreto legge bollette-energia, approvato in via definitiva e senza ulteriori modifiche dall’Aula del Senato il 16 aprile.
In commissione Ambiente di palazzo Madama, il governo aveva accolto un ordine del giorno presentato da Elena Sironi del Movimento 5 Stelle nell’ambito dell’esame del provvedimento. L’atto impegna il governo a: adottare iniziative normative volte ad ampliare, per le Comunità energetiche rinnovabili, la platea dei beneficiari consentendo l’accesso al contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del PNRR, ai Comuni con una popolazione inferiore a 30mila abitanti; semplificare il meccanismo per la realizzazione di CER per fornire alle famiglie e alle imprese uno strumento fondamentale per contrastare il caro-energia, l’emergenza climatica e la povertà energetica, raggiungendo così l’impiego complessivo delle risorse stanziate dal PNRR.
Di seguito l’analisi del testo.
L’articolo 1 introduce un riconoscimento straordinario di 200 euro una tantum per il 2025 per le bollette dei clienti domestici con ISEE fino a 25mila euro (attualmente gli sconti sono previsti sotto la soglia di 9.500 euro) e stabilisce che il Gestore servizi elettrici versa al bilancio dello Stato gli importi incassati dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024. Il comma 3-bis dettaglia il bonus elettrodomestici previsto dalla legge di bilancio per il 2025, chiarendo che questi devono essere prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione europea con corrispondente smaltimento di quello sostituito che deve essere di classe energetica inferiore a quello acquistato.
L’articolo 1-bis chiarisce che la comunità energetica è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater), istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), aziende pubbliche per i servizi alle persone (Asp), consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni di protezione ambientale e amministrazioni locali.
L’articolo 1-ter stabilisce che, nel caso di impianti asserviti a Comunità energetiche rinnovabili entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dal decreto attuativo del ministero dell’Ambiente sulle CER (n. 414 del 7 dicembre 2023), anche prima della regolare costituzione della comunità energetica, per beneficiare degli incentivi previsti deve essere prodotta la documentazione che comprova che l’impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto bollette, il MASE, su proposta del GSE, aggiornerà le regole operative relative alle CER.
L’articolo 1-quater stabilisce che i crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie godono di un privilegio generale su ogni bene mobile del debitore;
L’articolo 2 contiene le norme relative alla fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, stabilendo che la società Acquirente unico Spa, secondo modalità stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), svolgerà la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione ai beneficiari; viene anche sancito che i clienti del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili possono restare nel medesimo servizio fino al 31 marzo 2027. Secondo il comma 2-bis non è pignorabile l’immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5mila euro e la casa sia l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un’abitazione di lusso. Il comma 3-bis prevede che i clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore, sono riforniti dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e l’approvvigionamento continua a essere svolto dall’Acquirente Unico Spa.
L’articolo 3 stanzia 600 milioni di euro, finanziati dai proventi delle aste relative alle emissioni di anidride carbonica (ETS), a favore del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (gli energivori) e azzera per un semestre gli oneri di sistema per i clienti non domestici con potenza superiore a 16.5 KW (le PMI). Prevede che l’Arera dovrà monitorare i costi energetici delle imprese attraverso i dati relativi ai codici ATECO che il Registro Imprese dovrà trasferire al sistema gestito da Acquirente unico, informando periodicamente il ministero dell’Ambiente degli esiti del monitoraggio.
L’articolo 3-bis prevede che, per incrementare il livello di concorrenza nell’approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica per i clienti finali, è classificato come sistema semplice di produzione e consumo, tra le configurazioni in autoconsumo, un sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite “in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse”.
L’articolo 3-ter stabilisce misure per il disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione da fonti rinnovabili dal prezzo che si forma nel mercato elettrico. Prevede che il GSE, attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell’offerta, disciplinate con decreto del ministro dell’Ambiente da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, attuate secondo regole operative predisposte dal Gestore stesso, stipula contratti per differenza a due vie (cioè contratti tra il gestore di un impianto di produzione di energia elettrica e una controparte che offre sia la protezione della remunerazione minima, sia un limite all’eccesso di remunerazione), che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell’offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l’esercizio degli impianti nel corso dei contratti. Questi contratti sono volontari, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all’energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La loro sottoscrizione non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Prima delle procedure concorsuali, vengono effettuate delle procedure dal lato della domanda a cui partecipano le imprese, quali consumatori finali, definite con decreto del ministero dell’Ambiente, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, disciplinate dal GSE. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE è attribuita alle imprese assegnatarie anche in forma aggregata.
Secondo l’articolo 3-quater, le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 3-quinquies, con lo scopo di favorire lo sviluppo di un’adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, autorizza il ministero dell’Ambiente, per il 2025, di avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, stipulando un’apposita convenzione.
L’articolo 4 stabilisce che un decreto del ministero dell’Ambiente dovrà accertare le maggiori entrate relative all’IVA applicata sul gas naturale con le quali sarà istituito un Fondo destinato a ridurre gli oneri di famiglie e microimprese vulnerabili, ovvero quelle che hanno diritto al servizio a tutele graduali, l’adozione del provvedimento avverrà se la media aritmetica del prezzo del gas naturale sarà superiore del 20 per cento al valore di riferimento del bene nel bimestre precedente. Sarà poi l’Arera, con proprie delibere, a individuare le agevolazioni relative a queste categorie.
L’articolo 4-bis inserisce tra gli interventi che si possono effettuare in attività libera secondo il dlgs sulle aree idonee (190/2024) gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte ed edifici esistenti senza incremento della portata; aggiunge tra i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano i progetti di rifacimento o di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito, che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW.
L’articolo 4-ter stabilisce che le decurtazioni percentuali previste per gli impianti incentivati non si applicano nel caso di progetti di intervento sullo stesso sito che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quella esistente. In questo caso, l’incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione.
L’articolo 4-quater inserisce tra i progetti prioritari per la verifica dell’impatto ambientale gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale.
L’articolo 4-quinquies stanzia 10 mlioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per ridurre il costo dell’energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Gli articoli 5 e 6 sono volti rispettivamente a definire misure per assicurare maggiore trasparenza delle offerte di energia e gas, e a sancire che il mancato pagamento delle sanzioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per importi non inferiori a un milione di euro comporta l’oscuramento del sito internet. L‘Arera dovrà stabilire le modalità semplificate e idonee a garantire la massima conoscibilità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali.
L’articolo 5-bis riconosce la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che supporta gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle stesse utenze; deve possedere adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore, e del codice del consumo, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza e cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale. La qualificazione avviene a opera dell’associazione professionale a cui il professionista risulta iscritto, mentre la verifica del possesso delle conoscenze necessarie può essere effettuato da un ente certificatore accreditato da Accredia.
Secondo il comma 2-bis dell’articolo 6, non concorrono alla formazione del reddito i veicoli concessi dai datori di lavoro in uso promiscuo (personale e lavorativo) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.