CER, dl energia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: norme su autoconsumo e Terzo settore

Si considera attività di interesse generale, ai fini della classificazione a Ente del Terzo settore, anche la produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile a fini di autoconsumo. Lo stabilisce l’articolo 3-septies della legge di conversione del decreto bollette (dl 57/2023), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio e in vigore dal 28. Tra le altre norme di interesse:

  • l’articolo 3 stabilisce che da oggi l’autorizzazione per la costruzione o per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, dei rigassificatori è rilasciata dal Commissario straordinario di governo a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza;
  • all’articolo 3-bis recepito il dl bollette approvato dal Cdm del 27 giugno, che introduce, per il 3° trimestre 2023, agevolazioni per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute; dispone che Arera mantiene azzerate, per lo stesso trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas; stabilisce che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Prevede il differimento, al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023;
  • l’articolo 3-ter stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’Arera provvede a definire prezzi minimi garantiti, o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime, e definisce i criteri da seguire nella definizione;
  • secondo l’articolo 3-sexies costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti;
  • l’articolo 3-octies dispone l’aggiornamento delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti di riferimento indicate nella tabella 1.1 dell’allegato 1 del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 luglio 2019 (sull’incentivazione dell’energia elettrica) per le procedure d’asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, da parte dello stesso GSE su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
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