Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di giovedì scorso e già approdato al Senato per la prima lettura il decreto-legge approvato da Consiglio dei ministri del 31 marzo che introduce nuove misure di contenimento del contagio da Covid e detta le norme da applicare da domani, 7 aprile, fino al 30 aprile prossimo, salvo, in caso di miglioramento della diffusione del virus, la possibilità di deliberare in Cdm un allentamento delle misure, come specificato nel corso della riunione dei ministri dello scorso mercoledì. L’Italia sarà divisa solamente in zone rosse e arancioni; in zona arancione sarà consentito un solo spostamento verso altre abitazioni in due persone e con figli minori; la didattica in presenza sarà garantita per scuola dell’infanzia, primaria e prima media, ma rispetto alla prima bozza viene specificato che le regioni posso derogare solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai; fino al 31 dicembre 2021 gli operatori sanitari avranno l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19. Via libera anche al decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna di Venezia, approvato sempre durante il Cdm di mercoeldì scorso.
Di seguito una sintesi i contenuti del primo testo:
– Articolo 1: dal 7 al 30 aprile 2021, alle zone gialle si applicano le restrizioni delle zone arancioni, dunque l’Italia sarà tutta o rossa o arancione; le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni individuate con ordinanza del ministro della Salute nelle quali l‘incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile; i presidenti delle Regioni possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave; nelle regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
– Articolo 2: dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Nello stesso periodo, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle stesse zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.
– L’articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino Covid.
– Articolo 4: fino alla completa attuazione del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati; non è obbligatoria o può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. Gli ordini professionali territoriali competenti individuano i medici che devono essere vaccinati e segnalano l’eventuale mancata vaccinazione. In caso di mancata vaccinazione, l’azienda sanitaria locale determina la sospensione, che resta efficace fino ad avvenuta vaccinazione, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Rispetto alla prima bozza, si specifica che il datore di lavoro del medico adibisce i soggetti sospesi a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
L’articolo 5 contiene disposizioni sulla manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale.
L’articolo 6 contiene misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19, mentre il 7 disciplina le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal ministero della Giustizia.
L’articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine riguardo le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria); estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società fino al 31 luglio 2021.
L’articolo 9 proroga al 15 giugngo il termine di rendicontazione da parte dei servizi sanitari regionali, l’articolo 10 dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico; l’articolo 11 disciplina lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del ministro della Giustizia 29 ottobre 2019.
Quanto al secondo decreto legge pubblicato sull’edizione del 1° aprile:
– all’articolo 1 proroga dei collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti svolti in regime di servizio pubblico, per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di gara e, in ogni caso, fino al 31 maggio 2021;
– all’articolo 2 proroga di 3 mesi (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l’entrata a regime del documento unico per la circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
– all’articolo 3 indice un concorso di idee per raccogliere proposte e progetti per realizzare punti di attracco utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40mila tonnellate e dalle navi portacontainer adibite a trasporti transoceanici.