Ddl Gadda (IV) su agricoltura con metodo biologico: l’Aula della Camera approva all’unanimità, ora l’ultimo passaggio al Senato. Approvati gli emendamenti che eliminano l’equiparazione con l’agricoltura biodinamica

Raccogliendo le indicazioni fatte pervenire dal Colle, dal premio Nobel Giorgio Parisi e dal mondo scientifico, oggi l’Aula della Camera ha modificato il disegno di legge della deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda con disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico approvando due emendamenti – uno della commissione Agricoltura, l’altro di Riccardo Magi (Misto +Eu) – che sopprimono dall’articolo 1 del testo il comma 3 ovvero la disposizione che prevedeva l’equiparazione del “metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l’uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea in materia di agricoltura biologica” al metodo di agricoltura biologica. L’Assemblea di Montecitorio ha poi approvato con 421 sì il ddl che non aveva subito modifiche durante l’esame referente in terza lettura in commissione e che però, viste le modifiche odierne, ora torna al Senato per quello che si prospetta l’ultimo e definitivo passaggio parlamentare, il quarto.

Il provvedimento che si compone di 21 articoli prevede:

  • L’articolo 1 disciplina l’oggetto e le finalità del provvedimento che interviene, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, sul sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; sui distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera; sulle azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.
  • La produzione biologica viene definita come “un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra” contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
  • Il Mipaaf viene designato quale Autorità nazionale per svolgere l’attività di indirizzo e di coordinamento (articolo 3), mentre l’articolo 4 prevede che le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche e amministrative sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’articolo 5 istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica, al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica; proporre attività di promozione del biologico; individuare strategie per favorire l’ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.
  • L’articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, mentre il 7 prevede l’adozione tramite decreto Mipaaf del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tra gli obiettivi del piano, agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito fino a 7.000 euro; sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il consumo dei prodotti biologici, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva; monitorare l’andamento del settore; sostenere e promuovere i distretti biologici; favorire l’insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane; migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione; stimolare gli enti pubblici a utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia; promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, anche all’informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate; valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l’incremento della fertilità del suolo, l’uso di metodi di conservazione, packaging e distribuzione rispettosi dell’ambiente.
  • L’articolo 8 prevede l’adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il 9 – modificato dal Senato – istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.
  • L’articolo 10 prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, come la facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore per favorire l’aggregazione imprenditoriale e l’integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.
  • L’articolo 11 disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, il 12 regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, il 13 annovera tra i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all’interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia, la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale.
  • L’articolo 14 – modificato dal Senato – disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti
  • L’articolo 15 regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione
  • L’articolo 16 prevede che il MIPAAF istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici per promuovere l’organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera
  • L’articolo 17 prevede il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF
  • L’articolo 18 contiene disposizioni sulle sementi biologiche, il 19 delega il governo alla revisione, l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il 20 contiene le abrogazioni.
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