È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, dopo il via libera la notte scorsa da parte del Consiglio dei ministri, ed è già in vigore, il decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020 – atteso ora in una delle due Camere per la prima lettura – che, all’articolo 1 comma 1, estende da 30 a 50 giorni il termine massimo previsto per l’efficacia delle misure che vengono introdotte ai sensi del comma 2, articolo 1, del decreto-legge 19/2020 (misure adottabili per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) – ovvero i decreti del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) – dirette a contenere e contrastare i rischi sanitari che derivano dalla diffusione del COVID-19, reiterabili e modificabili anche più volte entro la fine dello stato di emergenza (31 gennaio 2020). Sarà invece in vigore da domani e fino al 15 gennaio il nuovo dpcm – quello del 3 novembre scade oggi – che dovrebbe essere firmato in giornata dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte – attesa una sua conferenza stampa a riguardo verso l’ora di cena – per poi andare sulla Gazzetta ufficiale di domani.
Quanto al decreto-legge:
– L’articolo 1 comma 2 prevede specifici divieti di spostamento per il periodo delle festività di fine anno, nell’ambito del territorio nazionale: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è fatto divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitaà o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra Regione (o comune per le sole giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021).
– L’articolo 1 comma 3 viene infine consentito, per lo specifico periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, che gli atti previsti per l’adozione delle misure in di cui all’articolo 1 del decreto-legge 19/2020 (ovvero i dpcm) possano prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.
L’articolo 2 contiene disposizioni sull’entrata in vigore.
Quanto al dpcm, il testo conferma le disposizioni già introdotte dal dpcm del 3 novembre (la classificazione delle regione per livello di rischio, il coprifuoco dalle 22 alle 5), ma introduce alcune novità:
All’articolo 1:
– prevede che dalle 22 del 31 dicembre 2020 alle 7 (non alle 5 come di consueto) del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute;
– conferma le norme dell’articolo 1 del decreto-legge pubblicato questa mattina: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del primo gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i divieti;
– a partire dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca verrà garantita l’attività didattica in presenza;
– fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle 21. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole;
– dalle 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle 7 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
All’articolo 2:
– Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e da un livello di rischio alto (regioni arancioni), fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
All’articolo 3:
– il ministro della Salute con frequenza almeno settimanale, provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 4 e da un livello di rischio alto (regioni rosse), fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.