Covid-19, dal Cdm via libera al nuovo decreto con misure restrittive: spostamenti tra regioni vietati tra il 7 e il 15 gennaio, il 9 e il 10 zona arancione in tutta Italia

Stop agli spostamenti tra regioni dal 7 al 15 gennaio, e applicazione della zona arancione in tutta Italia il 9 e 10 dello stesso mese. É quanto stabilito dal decreto legge per il contenimento del Covid-19 varato nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri che è terminata dopo l’una di stanotte. Il provvedimento è atteso sulla Gazzetta ufficiale tra oggi e domani, per consentire la piena operatività delle misure a partire dal 7 gennaio. Di seguito un’analisi dei contenuti della bozza del testo (in allegato).

In base all’articolo 1, dal 7 al 15 gennaio 2021 sarà vietato, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Rimane poi in vigore la regola stabilita con l’ultimo decreto per le visite ad amici e parenti: è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Ancora, il provvedimento dispone che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 (e quindi sabato 9 e domenica 10) sull’intero territorio nazionale saranno applicate le misure previste per la zona arancione, ma resteranno comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

L’articolo 2 rivede in parte i criteri di riferimento per l’individuazione degli scenari di rischio, sulla base dei quali applicare le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”: in particolare, è ora previsto che nei territori di una o più regioni in cui si manifesti un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, saranno applicate, con ordinanza del ministro della Salute, le misure prevista per la zona arancione se lo scenario è “di tipo 2” e il livello di rischio è “moderato” o “alto”, e le misure previte per la zona rossa se lo scenario è “di tipo 3” e il livello di rischio è “moderato” o “alto”. Il decreto interviene anche sull’organizzazione dell’attività didattica nelle scuole secondarie di secondo grado, disponendo la ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio, non più dal 7. Infine, con riferimento al piano di somministrazione del vaccino, il testo prevede specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe) privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione.

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del decreto dall giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

 

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