Non essendo possibile definire un elenco tassativo di forme giuridiche maggiormente in linea con le attività e le finalità delle comunità energetiche rinnovabili, il paragrafo 1.2.2.2 delle Regole operative del Gestore dei servizi energetici (GSE) sulle CER contiene una lista di forme giuridiche da ritenere meramente indicativa e che può comprendere altre forme altrettanto in linea con le finalità di queste configurazioni, quali ad esempio le società cooperative, le cooperative imprese sociali, gli enti del Terzo settore (ETS) e le fondazioni di partecipazione non costituite in forma di ETS.
Lo chiarisce una FAQ sul tema CER pubblicata sul sito del Gestore, che chiarisce: resta fermo che la scelta della forma giuridica della CER dovrà essere effettuata privilegiando, tra tutte le opzioni disponibili, quella maggiormente aderente allo scopo sociale assunto dalla stessa.