Entrerà in vigore il 14 ottobre, e sarà efficace fino al 13 novembre, il nuovo dpcm con disposizioni restrittive per contenere la seconda ondata di contagi da Coronavirus: lo stabilisce l’articolo 12 del testo definitivo del decreto su cui lunedì 12 ottobre il governo ha trovato la quadra al termine di un lungo confronto con i rappresentanti delle regioni e che il premier Giuseppe Conte ha firmato il 13 ottobre. Il provvedimento sarà dunque pubblicato stasera sulla Gazzetta ufficiale affinché sostituisca le precedenti disposizioni, prorogate fino al 15 ottobre dal decreto-legge in vigore e in conversione in Senato in prima lettura.
Articolo 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Obbliga, su tutto il territorio italiano, a portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e a indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui viene garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, oltre che delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, e coloro che per interagire con questi versino nella stessa incompatibilità. La norma non obbliga ma “raccomanda fortemente” l’uso dei dpi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Resta l’obbligo di mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro e viene consentito l’utilizzo delle mascherine di comunità, monouso o lavabili anche auto-prodotte, “in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
Seguono poi una serie di misure di contenimento:
– obbligo di rimanere a casa per quanti hanno una infezione respiratoria caratterizzata da febbre (37,5°) e di contattare il proprio medico curante;
– l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
– è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici;
– per gli eventi e le competizioni sugli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, o presso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
– lo svolgimento degli sport di contatto, individuati con successivo provvedimento del ministro dello Sport, è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, con carattere amatoriale; i divieti decorrono dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del provvedimento del ministro dello Sport;
– per consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato e non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
– le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;
– viene poi specificato che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, e di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico;
– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative che evitano assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e in modo da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni;
– il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che i siti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e dei flussi divisitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della culturapossono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, oltre che di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l’efficacia delle disposizioni riguardo il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;
– viene stabilito che le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio e al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale oltre che le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e della Giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, oltre che i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal MIT, gli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionali, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni oltre che i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
– sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, oltre che le attività di tirocinio;
– nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del MUR; a beneficio degli studenti che non riescono a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte con modalità adistanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
– le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
– confermato il divieto di accompagnatori nelle sale dipartimenti emergenze; l’accesso di parenti e visitatori alle RSA e strutture riabilitative e residenziali, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura; le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni;
– le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; queste attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle 24.00 con consumo al tavolo e fino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, oltre alla ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; queste indicazioni vengono adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
– restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi oltre che l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
– viene stabilito che il presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per ridurre o sopprimere dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e per assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il ministro delle Infrastrutture, con decreto adottato di concerto con il ministro della Salute, può disporre, per contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, ai vettori e agli armatori;
– capitolo specifico dedicato alle attività professionali per le quali si raccomanda che siano attuate in modalità agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali;
– quanto agli stabilimenti balneari, viene stabilito che la possibilità di esercizio è garantita soltanto se le Regioni e le Province autonome ne accertano la compatibilità alle norme anti-Covid;
– infine, per quanto riguarda le attività delle strutture ricettive, viene stabilito che queste sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; l’accesso dei fornitori esterni; le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
Articolo 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Viene ribadito che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, considerato quanto previsto dal precedente articolo, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il governo e le parti sociali, oltre che, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.
L’articolo 3 contiene le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale e conferma le norme già adottate sulla sanificazione e la disinfezione degli ambienti, sulla diffusione di informazioni circa le misure igieniche di contenimento del contagio, sull’incentivazione del lavoro agile nella PA.
Gli articoli 4-5-6-7-8 ribadiscono le precedenti disposizioni circa i viaggi all’estero, mentre il 9 rammenta che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 e delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.
Articolo 10
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza al di sotto della distanza prevista.
Articolo 11
Esecuzione e monitoraggio delle misure
Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Viminale, assicura l’esecuzione delle misure e ne monitora l’attuazione da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, qualora occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.
Emanata oggi dal ministero della Salute anche la circolare che aggiorna le norme sulla quarantena: il testo specifica che l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce “alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione”, mentre la quarantena si riferisce alla “restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o a una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”.
Indica poi i comportamenti da adottare:
– i casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
– i casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
– le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Viene specificato che questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi.
– i contatti stretti di infetti confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.